Crisoperla

Statuto dell’Associazione “Crisoperla”

 

Art. 1 - Sede e durata: E' costituita l'Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro “Crisoperla”, con sede in Via Stabbio 1 Carrara, (MS). L’Associazione potrà istituire sedi all’ interno del territorio provinciale e nazionale. La durata dell’Associazione è fissata sino al 31/12/2020 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea ordinaria.

Art. 2 – Scopi: L'Associazione non ha finalità di lucro, si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, nei settori dell’agricoltura e dell'alimentazione biologica, della sostenibilità ambientale e dell'economia solidale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 3 – Attività:

L'Associazione promuove tutte le attività che tendono ad attuare gli scopi sociali e a tal fine potrà ideare e gestire pubblicazioni, siti internet, mostre, manifestazioni, convegni, ecc.;

stipulare accordi, convenzioni, contratti e accettare finanziamenti da enti pubblici e privati per realizzare iniziative;

promuovere, organizzare e gestire, anche direttamente, fiere, mercati nonché punti vendita di prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, biodinamiche e, più in generale, dell'economia solidale;

promuovere specifici corsi di formazione, informazione e approfondimento; fornire adeguata assistenza tecnica avvalendosi anche di tecnici preparati in agricoltura e zootecnia biologica;

collaborare con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e gli enti pubblici o privati per scambiare dati e competenze specifiche nonché impegnarsi a gestire studenti e tirocinanti;

instaurare rapporti propositivi con le istituzioni locali, proporre progetti di collaborazione, tavoli di discussione etc.;

creare servizi di sostegno ai soci, come l'acquisto su delega dei mezzi tecnici necessari per la coltivazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti;

collaborare con le associazioni di consumatori e i Gruppi di Acquisto Solidale presenti sul territorio al fine di lavorare in rete, promuovere progetti di “filiera corta”, di economia solidale, iniziative culturali e promozionali;

promuovere le attività che possono creare un'integrazione di reddito per gli agricoltori biologici, attraverso la promozione della multifunzionalità aziendale, come promuovere e sostenere progetti ed esperienze di agricoltura sociale o di pratiche rivolte alla terapia e alla riabilitazione dei diversamente abili, all’ inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, all’ offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche.

Art. 4 – Soci: Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e dell'originario fondo di dotazione. Sono soci ordinari coloro che collaborano allo sviluppo e alla promozione delle attività associative. Sono soci onorari coloro che hanno contribuito all'espansione e al prestigio dell'associazione con le loro opere o col loro sostegno ideale e/o economico, nominati con delibera del Consiglio Direttivo, hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione indistintamente i produttori agricoli e le persone fisiche e giuridiche che condividano gli scopi sociali e che si impegnino a realizzarli. Chi, avendo i requisiti sopra indicati, intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda d'iscrizione al Consiglio Direttivo che delibererà sull’ accettazione del nuovo socio o sulla sua non ammissione. In quest’ultimo caso il Consiglio Direttivo dovrà motivare la decisione e darne notizia all’ interessato. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio. Il socio ha diritto a partecipare: a tutte le attività promosse dall'associazione; alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto; all' elezione degli organi direttivi. I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali al pagamento della quota associativa annuale. La quota associativa annuale è intrasmissibile per atto tra vivi e non è oggetto di rivalutazione. Tale quota sarà determinata annualmente per l'anno successivo dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Recesso – Esclusione: La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. L'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione; che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale; che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione; che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione. L'esclusione, deliberata dal consiglio direttivo, diventa operante dall'annotazione nel libro soci. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Art. 6 - Fondo comune: è costituito dalle quote associative annuali, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti per un migliore conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune, tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune è indivisibile. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, ma vi è obbligo di reinvestirli in attività istituzionali statutariamente previste, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (Art 148 com. 8 dpr 917 del 1986).

Art. 7 - Esercizio sociale: va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea dei soci e depositarlo presso la sede per poter essere consultato da ogni associato. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 8 - Organi dell'Associazione: Assemblea degli Associati, Consiglio Direttivo, Presidente, Tesoriere, Revisore dei Conti.

Art. 9 – Assemblee: sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante posta elettronica o lettera semplice o sms e avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima dell’adunanza, contenete l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. - L'Assemblea ordinaria approva il bilancio consuntivo, procede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti, delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e approva i regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. - L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote annuali, ogni socio può essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di tre deleghe. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei quattro/quinti degli associati presenti. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 10 - Consiglio Direttivo: è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri scelti fra gli associati eletti dall'assemblea dei soci. I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli associati. La convocazione deve effettuarsi mediante posta elettronica o lettera semplice o sms almeno otto giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta al Consiglio Direttivo, fra l'altro, curare l'esecuzione delle delibere assembleari, redigere il bilancio consuntivo e predisporre bilanci preventivi, compilare i regolamenti interni, stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale, deliberare circa l'ammissione, il recesso e esclusione degli associati, nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle attività in cui si articola la vita dell’Associazione, compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione, deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione. In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea che provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 11 – Presidente: viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale e giuridica dell’associazione, la rappresenta all’esterno, avendo la legittimità attiva e passiva per ogni eventuale azione giudiziaria. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 12 – Tesoriere: viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha il Compito di provvedere alla gestione e alla tenuta regolare dei conti dell’Associazione.

Art. 13 - Revisore dei Conti: Nominato dal Consiglio Direttivo, può essere scelto anche fra non soci e deve essere abilitato alla funzione di revisore dei conti.

Art. 14 – Scioglimento: In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei delegati aventi diritto al voto. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge

Art. 15 - Norma finale: Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.